Informazioni utili per gli operatori riguardo i decreti recentemente emanati
In questo articolo scorriamo brevemente alcune delle misure messe in atto dai vari decreti emanati di recente.
Prendiamo in esame il decreto del 17 Marzo 2020 num 18 chiamato “Decreto Cura Italia” e il decreto dell’ 8 Aprile 2020 num 23 rinominato “ Decreto Liquidità” Vediamo le misure potenzialmente utili e interessanti per gli operatori che lavorano nel mondo della ristorazione.
1. Sospensione versamenti fiscali e contributivi
Quali sono i versamenti prorogati per aprile e maggio 2020:
- Ritenute su redditi lavoro dipendente e assimilato;
- IVA
- Contributi previdenziali e assistenziali
- Premi INAIL
Quali soggetti possono usufruirne:
- i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, qualora abbiano registrato una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta (il limite di 50 milioni non opera ai fini IVA per i soggetti con sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona Lodi e Piacenza)
- I soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro, qualora abbiano registrato una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta
I tributi sospesi, potranno essere versati entro il 30 giugno 2020 in una unica soluzione, o in 5 rate a partire dal medesimo mese, senza applicazione di interessi e sanzioni.
N.B. Per le imprese operanti nei cd. settori maggiormente colpiti, restano in vigore con riguardo ai versamenti del mese di aprile le disposizioni recate dal decreto Cura Italia qualora queste non soddisfino i requisiti di cui sopra (quindi versamento entro il 31 maggio).
Per completezza d’informazione consigliamo di rivolgersi al proprio commercialista di fiducia per maggiori informazioni. All’ interno del decreto Cura Italia art.61 punto E è disponibile l’elenco delle attività coinvolte.
2. Acconti fiscali IRES e IRAP – metodo previsionale
Il decreto num 23 dell' 8 Aprile 2020 ha introdotto la possibilità di determinare gli acconti 2020 con il metodo previsionale anziché su base storica (così da tener conto dell’eventuale diminuzione del fatturato causata dall’emergenza COVID-19).
Non si applicheranno sanzioni ed interessi per insufficienti/omessi versamenti se l’acconto stimato con il metodo previsionale non sia inferiore di oltre il 20% rispetto a quello che risulterà dovuto in base alla dichiarazione dei redditi
3. Sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari
I soggetti, aventi le seguenti caratteristiche:
- domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia
- ricavi e compensi 2019 non superiori ad Euro 400.000
- a febbraio 2020 non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato
possono chiedere che i propri ricavi e/o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 non siano assoggetti a ritenuta d’acconto
Come fare?
I soggetti che intendono avvalersi di tale agevolazione devono rilasciare apposita dichiarazione al proprio sostituto di imposta, facendo espresso riferimento al decreto in esame.
Conseguenze dell’opzione: il lavoratore autonomo/agente dovrà provvedere personalmente al versamento delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto di imposta entro il 31 luglio 2020 (anche in 5 rate, a partire da luglio, senza sanzioni o interessi)
Per maggiori informazioni consultare l’articolo 19 del Decreto dell’ 8 Aprile 2020 e rivolgersi al proprio professionista di fiducia.
4. Ampliamento credito di imposta per le spese di sanificazione
Il credito di imposta introdotto dal decreto-legge Cura Italia viene esteso con il decreto Liquidità al fine di coprire anche le seguenti spese:
- spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari)
- spese per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (es. barriere e pannelli protettivi)
- spese per i detergenti mani e i disinfettanti
N.B. L’ammontare del credito di imposta resta pari al 50% delle spese sostenute fino al 31.12.2020 e non può superare l’importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.
5. Novità - Cassa integrazione
Il nuovo decreto di Aprile ha introdotto l’ estensione della copertura di cassa integrazione ordinaria, cassa integrazione in deroga e assegno ordinario anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020
imposta di bollo: Per la cassa integrazione in deroga è stata prevista l’esenzione da imposta di bollo
6. Disposizioni utili per le piccole e medie imprese
Per informazioni più dettagliate fare riferimento alle disposizioni presenti negli articoli 2 e 3 del decreto num 23 dell’ 8 Aprile 2020.
Finanziamenti: si vuole facilitare l’accesso al credito alle piccole e medie imprese (incluse le partite IVA) mediante la concessione di garanzie alle banche finanziatrice.
Le strade previste per la concessione di dette garanzie sono due: Sace Spa e il Fondo di garanzia per le PMI.
Le PMI (incluse le partite IVA) potranno accedere alla garanzia rilasciata da Sace S.p.a (controllata da Cassa depositi e prestiti) solo qualora abbiano esaurito la possibilità di ricorrere al Fondo di Garanzia PMI.
Sace SPA, posseduta da Cassa Depositi e Prestiti:
Il Decreto Liquidità dispone la concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, alle imprese attraverso il rilascio di garanzie da parte di SACE (controllata del gruppo Cassa Depositi e Prestiti) in favore delle banche finanziatrici.
Le garanzie potranno essere rilasciate:
- per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni (oltre ad un eventuale pre-ammortamento fino a 24 mesi);
- a imprese che, al 31 dicembre 2019, non rientrassero nella categoria delle imprese in difficoltà e, alla data del 29 febbraio 2020, non avessero posizioni debitorie classificate tra le esposizioni deteriorate ai sensi della normativa europea;
- per importi garantiti non eccedenti il 25% del fatturato registrato nel 2019 dall’impresa beneficiaria o il doppio del costo del personale sostenuto dalla stessa nell’esercizio dell’anno 2019.
Sono previste 3 soglie di garanzia:
- il 90% del prestito per imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi.
- l’80% per aziende con fatturato tra 1,5 e 5 miliardi o con più di 5mila dipendenti in Italia.
- il 70% per imprese con fatturato oltre 5 miliardi.
In ogni caso, l’importo del prestito garantito non potrà essere superiore al maggiore di questi due elementi:
- 25% del fatturato 2019
- il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come da bilancio o da dati certificati
L’impresa che beneficia della garanzia dovrà assumere l’impegno:
- che essa, nonché ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi nei 12 mesi successivi all’erogazione del finanziamento;
- a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
Fondo garanzie PMI
Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo, si applicano le seguenti misure:
a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;
b) l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
c) la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 90 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea, per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi.
L’importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:
- il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
- il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
- il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario;
d) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell’80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
e) per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della sola quota capitale ovvero l’allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;
f) la garanzia è innalzata al 100% per finanziamenti fino a 25.000 euro concessi alle PMI danneggiate dall’emergenza purché: 1. il rimborso non inizi prima di 24 mesi; 2. abbiano durata fino a 72 mesi; 3. l’importo finanziato non superi del 25% l’ammontare dei ricavi del beneficiario.
g) per le imprese con un ammontare di ricavi non superiore 3,2 milioni di euro, la garanzia sarà pari al 90%, ma potrà arrivare al 100% con la controgaranzia di Confidi. I prestiti devono essere d’importo non superiore al minore tra il 25% dei ricavi e l’importo di 800.000 euro.
Sospensione Titoli di Credito
Tutti i titoli di credito (cambiali, vaglia cambiari e altri titoli) con scadenza compresa tra il 9 marzo ed il 30 aprile 2020, sono sospesi per un periodo equivalente (quindi fino al 30 aprile 2020). Potranno quindi essere riscossi il primo giorno utile dopo la file del periodo di sospensione.
La sospensione riguarda:
1. Termine per le presentazine al pagamento:
2. Termine per la levata del protesto e contestazioni equivalenti
3. Termini di cui alla L.386/1990 e, in particolare, con riguardo all'iscrizione del nominativo del traente da parte del trattario in apposito archivio in caso di mancato pagamento (totale o parziale) per difetto di autorizzazione ovvero provvista;
4. Termine di 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione per il pagamento tardivo dell'assegno previsto dalla L. 386/1990 e, in particolare, con riferimento all'applicazione delle sanzioni amministrative.
I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del Decreto Liquidità così come le informative al Prefetto non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio e, ove già pubblicati, le Camere di Commercio provvedono d’ufficio alla loro cancellazione. Del pari, eventuali segnalazioni già inviate alla Centrale di allarme interbancaria dovranno essere cancellate a cura dell’intermediario che le ha effettuate.
Al termine del periodo di sospensione le banche riavvieranno l’iter funzionale al pagamento del titolo. Per maggiori dettagli consigliamo di rivolgersi al proprio istituto bancario.